IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  ed  in
particolare,  l'art.  6-bis,  relativo  al   trattamento   dei   dati
personali, l'art. 7, che prevede, al comma 1,  l'obbligo  di  fornire
dati statistici  e,  al  comma  3,  l'applicazione  di  una  sanzione
amministrativa ai soggetti inadempienti, e l'art. 12, che  istituisce
la Commissione  per  la  garanzia  della  qualita'  dell'informazione
statistica; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,
ove si prevede  che  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente definita la tipologia di dati la cui  mancata  fornitura,
per  rilevanza,  dimensione  o   significativita'   ai   fini   della
rilevazione statistica, configura violazione degli obblighi di cui al
medesimo art. 7; 
  Visto l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo  6  settembre
1989, n. 322, che dispone che l'elenco delle rilevazioni comprese nel
Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta e i criteri da utilizzare per individuare  le  unita'  di
rilevazione la cui mancata  risposta  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa sono approvati con il decreto del  Presidente
della Repubblica previsto dal comma 3 del medesimo articolo; 
  Visto, altresi', l'art. 13, comma  3,  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322,  che  prevede  che  il  Programma  statistico
nazionale e'  predisposto  dall'ISTAT,  sottoposto  al  parere  della
Commissione  per  la  garanzia   della   qualita'   dell'informazione
statistica e approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica,
previa  deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE); 
  Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, che dispone che gli aggiornamenti  del  Programma  statistico
nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
ai commi 3 e 3-ter; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica», ed in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lettera ii); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»,  ed   in
particolare, l'art. 4-bis dell'allegato  A3,  recante  il  codice  di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166 «Regolamento recante il riordino  dell'Istituto  nazionale  di
statistica»; 
  Visti  i  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  24
settembre 2015, con i quali sono stati approvati  rispettivamente  il
Programma  statistico  nazionale  per  il  triennio  2014-2016  e  il
Programma  statistico  nazionale  per   il   triennio   2014-2016   -
Aggiornamento 2015-2016, con i relativi allegati; 
  Vista  la  delibera  del  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica nella seduta del 16 dicembre  2014,  con
la quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per  il
triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, contenente le variabili  che
possono essere diffuse in forma disaggregata, ai sensi dell'art.  13,
comma 3-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
l'elenco  delle  rilevazioni  statistiche  rientranti  nel  Programma
statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento  2016,
che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti  privati,  a
norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
con la  quale  sono  stati  definiti  i  criteri  da  utilizzare  per
individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11,  comma  2,
del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  le  unita'  di
rilevazione la cui mancata  risposta  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per
l'effetto, e' stato approvato l'elenco delle rilevazioni  statistiche
comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016
- Aggiornamento 2016, per le quali  la  mancata  fornitura  dei  dati
configura violazione dell'obbligo di risposta; 
  Visto il parere  della  Conferenza  unificata,  espresso  ai  sensi
dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 22 gennaio 2015; 
  Visto il parere della Commissione per la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica, espresso nella seduta del 18  settembre
2015; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
reso in data 29 ottobre 2015; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 116 del 23 dicembre 2015; 
  Vista la proposta di Programma statistico nazionale per il triennio
2014-2016 - Aggiornamento 2016, trasmessa con nota n.  SP/240.16  del
29 marzo 2016; 
  Visto  il  programma  di  modernizzazione  adottato  dal  consiglio
dell'Istituto  nazionale  di  statistica  successivamente   all'avvio
dell'iter di approvazione del Programma statistico nazionale  per  il
triennio  2014-2016  -   Aggiornamento   2016,   e   la   conseguente
riorganizzazione e nuova ripartizione, a far data dal 15 aprile 2016,
delle responsabilita' dei trattamenti statistici e dei dati personali
connesse  ai  processi  di  produzione  statistica   ricompresi   nel
Programma  statistico  nazionale,  nonche'  la  relativa  tabella  di
corrispondenza pubblicata sul sito istituzionale dell'ente; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  122  del  28
maggio 2014, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al
Ministro  senza  portafoglio  Maria  Anna   Madia   in   materia   di
semplificazione e pubblica amministrazione ed in particolare,  l'art.
1,  comma  5,  lettera  g),  relativo  all'attuazione   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il Programma statistico nazionale per  il  triennio
2014-2016 - Aggiornamento 2016, contenente le variabili  che  possono
essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive,  anche
di carattere internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13,  comma
3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato  al
presente decreto, di cui fa parte integrante.